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Chiarimenti in merito a compensazione credito Iva

Con Circolare 19 aprile 2011, n. 16, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte ad alcuni quesiti sorti fra gli operatori in conseguenza all’introduzione delle nuove regole in materia di controllo delle compensazioni dei crediti IVA.
In particolare, è stato precisato che:
  • la compensazione del credito IVA annuale 2009 è possibile anche nel corso del 2011, dato che questo può continuare ad essere utilizzato fino alla data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2010;
  • non concorrono al raggiungimento del limite di 10.000 euro, riferito al credito annuale 2010, le eventuali compensazioni di crediti IVA relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010);
  • in caso di correzione di errori nell’indicazione dell’annualità di un credito IVA in un Mod. F24, tale importo viene riattribuito all’annualità corretta e concorre di conseguenza al plafond (euro 10.000/15.000) dell’anno indicato.
L’Agenzia ha inoltre attivato l’indirizzo mail dc.sac.compensazioni.ivaf24@pce.agenziaentrate.it

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