Passa ai contenuti principali

Post

Visualizzazione dei post con l'etichetta Privacy

Obbligo di pubblicazione di informazioni nei siti Internet delle imprese e dei professionisti

Nei siti internet di imprese e professionisti vi è l'obbligo di indicare alcune informazioni . La normativa italiana non dispone di una normativa organica riguardo cio', tuttavia possiamo ravvisare una serie di obblighi sia nel codice civile , sia nella normativa Iva , sia nella normativa sulla privacy . Iniziamo dal codice civile . L'articolo 2250 indica quelle che sono le indicazioni che le società devono riportare negli atti e nella corrispondenza nonché nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica con accesso pubblico, ovvero Internet, email e social network . Le informazioni minime sono: la ragione sociale l'indirizzo completo della sede legale della società il codice fiscale della partita Iva, il numero di iscrizione al registro delle imprese il numero rea ovvero il repertorio economico amministrativo il capitale, lo stato di liquidazione l'eventuale socio unico l'eventuale direzione e coordinamen...

Vietato diffondere il numero di cellulare altrui

Vietato diffondere il numero di cellulare altrui Commette il reato di cui all'articolo 167 del T.U. della privacy chi diffonda indebitamente il numero di utenza cellulare altrui.  Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione estensiva della disciplina di tutela della privacy, giustamente estesa, dal punto di vista sanzionatorio, a tutti coloro i quali apprendano e indebitamente diffondano dati sensibili altrui, violandone cosi' le esigenze di riservatezza. La Corte ha infatti affermato che “chiunque”, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito “istituzionale” di depositario della tenuta dei “dati sensibili” e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, se ed in quanto dia indebita diffusione di un “dato sensibile” appartenente ad altro soggetto. Infatti, si è osservato, il d...

Decreto sviluppo: semplificazioni Privacy

Privacy – Comunicazioni relative alla riservatezza dei dati (art. 6): in applicazione della normativa Ue, le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e, pertanto, non trovano applicazione nei rapporti tra imprese . In particolare, il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti e associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra gli stessi soggetti per finalità amministrativo-contabili non è soggetto all’applicazione del Codice della Privacy (nuovo art. 5, co. 3-bis, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196). Inoltre, è disposta la sostituzione del Dps (documento programmatico  per la sicurezza) con un’autocertificazione per i soggetti che trattano solo dati personali non sensibili (o come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti/collaboratori, compresi i loro coniugi e parenti).