Passa ai contenuti principali

Vietato diffondere il numero di cellulare altrui


Vietato diffondere il numero di cellulare altrui

Commette il reato di cui all'articolo 167 del T.U. della privacy chi diffonda indebitamente il numero di utenza cellulare altrui. 
Con un'interessante decisione, la Corte di Cassazione adotta un'interpretazione estensiva della disciplina di tutela della privacy, giustamente estesa, dal punto di vista sanzionatorio, a tutti coloro i quali apprendano e indebitamente diffondano dati sensibili altrui, violandone cosi' le esigenze di riservatezza.
La Corte ha infatti affermato che “chiunque”, quindi anche un soggetto privato in sé considerato, e non solo chi svolga un compito “istituzionale” di depositario della tenuta dei “dati sensibili” e delle loro modalità di utilizzazione all’esterno, può essere chiamato a rispondere del reato di cui all’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, se ed in quanto dia indebita diffusione di un “dato sensibile” appartenente ad altro soggetto.
Infatti, si è osservato, il divieto di diffusione di dati sensibili altrui riguarda tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso dei dati, i quali sono tenuti a rispettare sacralmente la privacy altrui, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni.
Proprio da queste premesse, nella specie, il reato di cui all’articolo 167 citato è stato ravvisato nei confronti di un soggetto che, avendo appreso il numero dell’utenza cellulare personale, quindi un “dato sensibile”, di altro soggetto con cui stava dialogando on line, l’aveva poi indebitamente diffuso attraverso una chat line pubblica, compromettendo le esigenze di riservatezza del dato che la norma incriminatrice intende salvaguardare.
(Sentenza Cassazione penale 01/06/2011, n. 21839)

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Deducibilita' sponsorizzazioni sportive: Cassazione

Con  Sentenza 15 aprile 2011, n. 08679,  la  Corte di Cassazione  ha stabilito che  i   costi delle sponsorizzazioni sportive  sono  spese di rappresentanza  e quindi fiscalmente deducibili nei limiti dell’art.  108, comma 2   TUIR  (art. 74, comma 2, vecchio TUIR). Tali costi, rispetto alle spese pubblicitarie, sono volti, infatti,  alla crescita d’immagine e di prestigio  dell’impresa ed a potenziare le sue  possibilità di sviluppo  e non all’incremento commerciale.

Cedolare secca: aggiornamento del canone possibile dopo la revoca

Cedolare secca: aggiornamento del canone possibile dopo la revoca Non sembrano esserci ostacoli all’aggiornamento, che decorre dall’annualità in cui è revocata l’opzione  L’applicazione della cedolare secca sugli affitti non riguarda solo i calcoli di convenienza o meno, ma, nella pratica, si presentano alcuni dubbi che attualmente assillano la mente degli