Passa ai contenuti principali

La sostitutiva viaggia on line per i leasing immobiliari in corso

Via telematica e in unica soluzione. Questo il percorso del tributo da versare entro il 31 marzo prossimo
L’imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011 andrà versata, entro il prossimo 31 marzo, utilizzando esclusivamente i canali informatici dell’Amministrazione finanziaria e in un’unica soluzione. Lo prevede il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2011, con il quale sono state anche approvate le specifiche tecniche per il versamento del tributo. Specifiche tecniche da utilizzare anche per la trasmissione telematica dei dati catastali di immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga, dei contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio scorso (modello”CDC”).
La novità normativa
La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010) ha modificato il regime delle imposte d’atto (Registro, ipotecaria e catastale) sui contratti di locazione finanziaria immobiliare, prevedendone, sostanzialmente, il prelievo nella fase di acquisto dell’immobile da parte della società di leasing, con i tributi dovuti poi in misura fissa al riscatto del bene. Per quanti al 1° gennaio 2011 (entrata in vigore della nuova disciplina) si son trovati “a metà del guado”, con contratti, cioè, ancora in corso, è stata prevista una sorta di chiusura dei conti agevolata con il passato, mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva in questione, pari ai tributi “ipocatastali” che avrebbero dovuto versare al riscatto secondo le vecchie regole, ridotti del 4% per ogni anno di durata residua del contratto.
I leasing interessati
Il provvedimento del direttore fa riferimento ai contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni immobili, anche da costruire o in costruzione, in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011.
L’imposta è dovuta (solidalmente dai contraenti) anche per i leasing in relazione ai quali il locatario, entro il 31 dicembre 2010, abbia esercitato il diritto di riscatto, senza, però, che sia stato ancora stipulato il relativo contratto di compravendita. Niente tributo, invece, per i contratti rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non abbia ancora acquisito la proprietà.
L’imposta sostitutiva
Entro il 31 marzo prossimo, dunque, locatari e/o locatori dovranno versare un’imposta sostitutiva, determinata applicando al valore del bene immobile finanziato l’aliquota:
·         del 2% per i fabbricati strumentali
·         del 3 per cento per i fabbricati abitativi
Da tale importo vanno poi scomputate le somme pagate per l’imposta di registro (dal 1° gennaio dovuta solo in caso d’uso) pagata dall’inizio del contratto. La cifra così ottenuta sarà scontata del 4% moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto. Il periodo di durata residua del contratto deve essere computato a partire dal 1° gennaio 2011 fino alla data di esercizio del riscatto.

Post popolari in questo blog

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Rinnovo Della Patente Con Tanti Auguri Di Compleanno

Con una circolare della presidenza del consiglio sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione del Dl semplificazioni. E' stato quindi chiarito che in fase di primo rilascio o di rinnovo della patente di guida la scadenza sara' fatta coincidere con la data del compleanno successiva a quella della scadenza naturale. Ma attenzione: la data del compleanno sara' la scadenza successiva al prossimo rinnovo! Esempio: scadenza 15/05/2015, viene rinnovata alcuni giorni prima della scadenza, la successiva scadenza non sara' il 15/05/2025 ma coincidera' con la data del compleanno successiva a tale data.