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Macchinari in comodato indeducibili se manca il vantaggio per il comodante Ai fini del requisito dell’inerenza, deve essere provato il collegamento tra comodato e vantaggio conseguito

La Corte di Cassazione, con la sentenza di ieri 21 gennaio 2011 n. 1389, ha affermato che non sono deducibili le quote di ammortamento riferibili a beni dati in comodato ad imprese terze se non è adeguatamente provato il beneficio conseguito dal comodante. Laddove poi il soggetto comodatario sia un soggetto estero, non è ravvisabile il requisito della territorialità richiesto ai fini dell’applicazione dell’agevolazione Tremonti (art. 3 del DL 10 giugno 1994 n. 357/94).

Nel caso di specie una società italiana operante nel settore tessile aveva acquistato alcuni macchinari e li aveva concessi in comodato ad imprese terze con sede all’estero.
Occorre in via preliminare ricordare che il comodato, ai sensi  dell’art. 1803 c.c., “è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”; il comodato, ai sensi del secondo comma della norma citata, è essenzialmente gratuito.
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’inerenza del bene sussiste nella circostanza in cui lo stesso ceda le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella che lo ha utilizzato (cfr. RM n. 9/2320 del 5 gennaio 1981).
Analogo principio risulta recepito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 1465 del 21 gennaio 2009), ad avviso della quale un’attività d’impresa può essere svolta anche attraverso un procedimento complesso caratterizzato dall’esternalizzazione di fasi più o meno ampie di produzione, dove un soggetto conserva la proprietà e il controllo dei mezzi di produzione affidati a terzi per costruire e fornire i beni richiesti, che cedono così le proprie utilità all’impresa proprietaria e non a quella utilizzatrice.
In sintesi, quindi, la circostanza che un bene venga concesso in comodato non fa venire meno, in linea di principio, la strumentalità e l’inerenza dello stesso e quindi la possibilità per il comodante di dedurre i relativi costi.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Cassazione rileva che mancava ogni collegamento tra il comodato dei macchinari alle imprese estere e il vantaggio conseguito, “non essendo specificate le modalità e i termini con cui il prodotto delle società estere rientrava nel ciclo produttivo del comodante”.
Avrebbe, ad esempio, consentito la deducibilità delle quote di ammortamento l’obbligazione da parte della comodataria a rivendere alla comondante le merci prodotte ad un prezzo predeterminato, tale da giustificare l’operazione complessiva.
Inoltre, sempre secondo la Cassazione, non poteva intendersi che il vantaggio economico fosse intrinseco nella dazione delle macchine a terzi, in quanto l’operazione avrebbe potuto essere diretta ad ottenere utilità di tipo diverso, favorendo i profitti delle società controllate estere.
Esclusa anche la Tremonti se il comodatario è estero
Sul fronte della detassazione Tremonti, occorre ricordare che l’art. 3, comma 2, del DL n. 357/94 prevedeva che gli investimenti fossero realizzati nel territorio dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 17 ottobre 2001 n. 90 (§ 3.7) aveva affermato che, ai fini del requisito della territorialità, i beni oggetto dell’investimento dovevano appartenere, in senso economico e contabile, a strutture aziendali situate nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi beni fossero utilizzati in Italia o all’estero.
Tale apertura dell’Agenzia delle Entrate con riferimento all’utilizzo pareva, tuttavia, riferita essenzialmente ai beni mobili.
Detta prospettiva sembra essere condivisa anche dalla Cassazione che, nella sentenza in esame, ha confermato che i beni potevano essere utilizzati all’estero, a condizione però che rimanessero nella disponibilità e nell’uso dell’acquirente italiano dei beni.
Con specifico riferimento al comodato, la società acquirente si era privata della disponibilità e dell’uso dei beni i quali non potevano quindi essere agevolati.

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