Passa ai contenuti principali

Sulla mediazione pressing degli avvocati A parere del Consiglio nazionale forense, sono opportune alcune modifiche per una migliore disciplina e organizzazione della stessa

immagineLa mediazione così come prevista dal DLgs. 28/2010 è ancora al centro di osservazioni da parte del mondo forense.
A tal proposito, il Consiglio nazionale forense ha indetto per oggi una riunione con i Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati il cui ordine del giorno prevede, oltre alle valutazioni degli esiti del XXX Congresso Nazionale Forense, anche la “mediazione: iniziative istituzionali del CNF per le modifiche opportune volte a ottenere una migliore disciplina e una migliore organizzazione della stessa” (cfr. circ. CNF del 21 dicembre 2010 n. 33-C-2010).

Inoltre, è di pochi giorni fa (13 gennaio) l’incontro informale fra il Ministro della Giustizia Alfano e il Presidente e alcuni consiglieri del CNF, nonché i Presidenti degli Ordini Forensi maggiori e delle Unioni regionali. Fra le problematiche di ordine attuativo illustrate dal Presidente del CNF, Guido Alpa, ostative all’entrata in vigore del nuovo sistema (previsto per il 20 marzo prossimo) – si legge nel comunicato stampa CNF del 13 gennaio 2011 – l’indisponibilità delle aule presso i Tribunali, la carenza di personale e risorse, l’esiguo numero di conciliatori, la difficoltà già riscontrata dagli organismi di conciliazione a dotarsi di copertura assicurativa, la ristrettezza dei tempi per organizzare un servizio efficace e utile per i molti procedimenti previsti. Si attendono nei prossimi giorni le determinazioni del Ministro in proposito.
D’altro canto, anche l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (OUA) si è fatto sentire. Il Presidente De Tilla, in particolare, in una lettera rivolta a tutte le istituzioni e associazioni forensi, ha segnalato la necessità di un’iniziativa comune.
Ha ricordato De Tilla che dalla mozione approvata all’unanimità al XXX Congresso Nazionale Forense è emerso il dichiarato intento all’abrogazione dell’obbligatorietà del ricorso alla mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione e, nelle more, al differimento dell’entrata in vigore del DLgs. 28/2010, in attesa delle modifiche così individuate:
- abrogazione della previsione di annullabilità del mandato per omessa comunicazione preventiva al cliente della possibilità della conciliazione;
- previsione dell’obbligatorietà della difesa tecnica;
- previsione di un periodo di sperimentazione per valutarne i vantaggi e le problematiche;
- abrogazione della previsione di una proposta del mediatore in assenza di una congiunta richiesta dalle parti;
- abrogazione di tutte le disposizioni che stabiliscono un collegamento tra la condotta delle parti nel procedimento di mediazione e il processo;
- previsione della competenza territoriale per gli organismi di conciliazione in correlazione a quella del giudice competente per legge.
“La crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti tampone”
“La crisi della giustizia – si legge nella lettera – non si risolve con provvedimenti tampone o con l’introduzione a forza di sistemi obbligatori di media-conciliazione, ma necessita di interventi strutturali a livello legislativo e organizzativo, e l’istituto della mediazione, così come concepito, appare non corrispondente alle direttive europee in merito, nonché in palese contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento”.
Tra le altre iniziative, il Presidente De Tilla ha segnalato la presentazione al TAR, da parte dell’OUA insieme ad alcuni Consigli dell’Ordine e Associazioni Forensi, di un ricorso contro il regolamento attuativo che “dequalifica la figura del media conciliatore”.

Post popolari in questo blog

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Rinnovo Della Patente Con Tanti Auguri Di Compleanno

Con una circolare della presidenza del consiglio sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione del Dl semplificazioni. E' stato quindi chiarito che in fase di primo rilascio o di rinnovo della patente di guida la scadenza sara' fatta coincidere con la data del compleanno successiva a quella della scadenza naturale. Ma attenzione: la data del compleanno sara' la scadenza successiva al prossimo rinnovo! Esempio: scadenza 15/05/2015, viene rinnovata alcuni giorni prima della scadenza, la successiva scadenza non sara' il 15/05/2025 ma coincidera' con la data del compleanno successiva a tale data.