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Erogazioni liberali alle ONLUS deducibili con franchigia Per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che l’ente operi nei settori espressamente individuati dal DLgs. n. 460/97

Erogazioni liberali alle ONLUS deducibili con franchigia

Per ottenere il beneficio fiscale, è necessario che l’ente operi nei settori espressamente individuati dal DLgs. n. 460/97
Per le imprese è possibile dedurre dal reddito le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché a favore di iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR nei Paesi non
appartenenti all’OCSE.
Ciò significa che se l’erogazione è inferiore a 2.065,83 euro, ma è maggiore al 2% del reddito d’impresa, la deduzione è garantita. Nel caso in cui, invece, la donazione sia superiore a 2.065,83 euro, occorre considerare l’altro limite collegato al reddito d’impresa. In questo caso, secondo quanto precisato dalle istruzioni al modello UNICO 2011, l’ammontare pari al 2% del reddito d’impresa va calcolato al netto dell’erogazione stessa.
Per fruire della deducibilità prevista dall’art. 100, comma 2, lett. h) del TUIR, è necessario che il soggetto destinatario delle erogazioni liberali abbia la qualifica di ONLUS (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 24 ottobre 2008 n. 401).
In merito ai requisiti necessari per assumere la qualifica di ONLUS, l’art. 10, comma 1 del DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460 stabilisce che dette organizzazioni devono operare in uno o più dei settori tassativamente indicati nella lett. a) del medesimo comma. Secondo tale disposizione, le ONLUS devono operare tassativamente nei seguenti settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione o formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche;
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente.
Attenzione al coordinamento con altre agevolazioni
Sempre con riferimento alle ONLUS, occorre tenere presente, quale norma alternativa, l’art. 14 del DL 35/2005, che prevede la deducibilità delle erogazioni a beneficio degli enti in argomento nel limite del 10% del reddito dichiarato, ma nella misura massima di 70.000 euro annui.
La disposizione citata, infatti, prevede un divieto di cumulo con altre agevolazioni. Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 19 agosto 2005 n. 39 (§ 7), il soggetto erogatore, se usufruisce delle deduzioni previste dal citato art. 14, non può usufruire, per analoghe erogazioni effettuate a beneficio delle ONLUS, di deduzioni o detrazioni fiscali previste da altre norme agevolative. La non cumulabilità prescinde, inoltre, dall’importo delle liberalità erogate.
Ove, per esempio, il contribuente eroghi (anche a più beneficiari) liberalità per un valore superiore al limite massimo consentito di 70.000 euro, non potrà avvalersi, in relazione alla parte eccedente tale limite, del beneficio della deduzione o detrazione, neppure ai sensi di altre disposizioni di legge.
Fonte eutekne.info

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