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Contribuenti minimi: ritenuta d'acconto, indicazione tipologia operazione, bollo su fatture

L’art. 1, co. 105, L. 244/2007 prevede che i contribuenti minimi debbano applicare sul reddito
un’imposta sostitutiva dell’Irpef , nonché delle addizionali comunali e regionali, pari al 20%.
I contribuenti minimi professionisti restano soggetti allapplicazione della ritenuta d’acconto, non gli altri (imprese).
Le ritenute devono considerarsi a titolo d’acconto dell'imposta sostitutiva e l’eccedenza è
utilizzabile in compensazione ovvero può essere richiesta a rimborso.
Inoltre su ciascuna fattura emessa si dovrà indicare le seguente dicitura: Operazione effettuata
senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 1, co. 100, della legge finanziaria per il 2008.
Inoltre, va applicata una marca da bollo da E. 1,81 su ciascun fattura di importo superiore ad E, 77,47.

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Deducibilita' sponsorizzazioni sportive: Cassazione

Con  Sentenza 15 aprile 2011, n. 08679,  la  Corte di Cassazione  ha stabilito che  i   costi delle sponsorizzazioni sportive  sono  spese di rappresentanza  e quindi fiscalmente deducibili nei limiti dell’art.  108, comma 2   TUIR  (art. 74, comma 2, vecchio TUIR). Tali costi, rispetto alle spese pubblicitarie, sono volti, infatti,  alla crescita d’immagine e di prestigio  dell’impresa ed a potenziare le sue  possibilità di sviluppo  e non all’incremento commerciale.

BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVE TASSONOMIE XBRL

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