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Legittimo il redditometro per la casalinga che acquista un’auto di lusso Non basta affermare che l’acquisto è stato effettuato in regime di comunione legale


Legittimo il redditometro per la casalinga che acquista un’auto di lusso

Non basta affermare che l’acquisto è stato effettuato in regime di comunione legale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11213 depositata ieri, si è pronunciata in riferimento alla legittimità di un accertamento sintetico fondato sul c.d. “redditometro”: non si tratta, però, dell’ennesimo pronunciamento che conferma orientamenti consolidati, ma di una decisione che delinea il contenuto della prova contraria che il contribuente deve fornire in occasione di
tale tipologia di accertamento. Inoltre, i postulati illustrati dalla Cassazione valgono anche per il “nuovo” redditometro, salvo diverse indicazioni contenute negli emanandi decreti in punto disponibilità.
In breve, la quantificazione redditometrica dell’imponibile era stata eseguita nei confronti di una contribuente che, per quanto risulta dalla parte motiva della sentenza, da un lato, si era qualificata come semplice casalinga, dall’altro, aveva acquistato, in occasione del pensionamento del marito, una Jaguar, oltre a BOT e CTT per 200 milioni delle vecchie lire.
La Cassazione si sofferma sulla “disponibilità” del bene, concetto fondamentale in tema di accertamento sintetico, sostenendo che, come stabilisce l’art. 2 del decreto del 1992, esso prescinde totalmente dalla veste giuridica del bene, ovvero dalla proprietà. Vale “la concreta situazione fattuale data dal riscontro del potere del soggetto di trarre dallo stesso ed in proprio favore le utilità economiche che il bene, per sua natura, è in grado di fornire”. In merito al caso di specie, le menzionate operazioni economiche sono possibili solo in presenza di certe disponibilità finanziarie, a meno che non venga dimostrata l’intestazione fittizia.
Quindi, ha rilievo chi sopporta le spese del bene, chi ne ha la disponibilità di fatto, e non chi risulta proprietario o usufrutturario. Per ciò che riguarda le spese, il contribuente “accertato” può sì dimostrare che le spese siano sostenute da terzi, e che quindi il bene, almeno in parte, sia nella disponibilità di questi, ma occorre dimostrare l’effettivo sostenimento di queste ultime, per usare un termine anglosassone, “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Allora, non è sufficiente esibire la quietanza del pagamento dell’assicurazione dell’auto a nome del figlio, siccome ciò prova solo che, in base a detta quietanza, il figlio ha pagato, ma non prova né che, materialmente, egli abbia sopportato l’esborso economico, né, tantomeno, che sia questi a sostenere, ordinariamente, le spese del bene.
La disponibilità prescinde dalla proprietà
Tale aspetto è molto importante: occorre, ai fini difensivi e, soprattutto, cautelativi, che il soggetto che sostiene le spese ad esempio dell’auto (a maggior ragione se si tratta di una Ferrari) lo faccia, per quanto possibile, mediante mezzi elettronici di pagamento, o comunque mediante mezzi che possano costituire prova, nel senso prima descritto (mediante bancomatsi evince materialmente chi è che paga, per esempio, il bollo auto, o chi fa benzina).
Desta interessa anche un ulteriore passaggio, ove viene disattesa la difesa della contribuente, fondata sul fatto che i beni erano stati acquistati in regime di comunione legale, da qui la necessità che fossero imputati, anche ai fini del “redditometro”, per metà a entrambi i coniugi.
La Cassazione, su tal punto, pare abbia sostenuto che la sussistenza del regime di comunione legale non esclude che taluni beni (si veda l’art. 179 c.c.), pur acquistati in costanza di detto regime, siano caduti in comunione. Occorre quindi almeno la produzione dell’atto di acquistodel bene.
Allora, ragionando all’inverso, ci si può porre una domanda: se è dimostrato che i beni sono in comunione legale, essi vanno, anche ai fini del “redditometro”, imputati per la metà a entrambi i coniugi?

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