Passa ai contenuti principali

Perdite fiscali, rebus decorrenza

Perdite fiscali, rebus decorrenza

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 della manovra correttiva, sono divenute definitive le modifiche all’art. 84 del TUIR in materia di perdite fiscali. È, quindi, possibile avanzare alcune prime riflessioni sulle novità introdotte, alla luce della Relazione tecnica al provvedimento.
Sembra, in primo luogo, confermato che la compensazione delle perdite nel limite dell’80% dei redditi futuri riguarderà i soli soggetti IRES, non essendo stato modificato l’art. 8 del TUIR che, invece, regola la compensazione delle perdite d’impresa delle persone fisiche e delle società di persone. Va in questa direzione anche la stessa Relazione, laddove essa chiarisce che le stime di gettito sono state effettuate sulla base delle perdite indicate nei quadri RN, TN e GN dei modelli UNICO SC degli ultimi due anni.
Molte ombre suscita, invece, la lettura della
Relazione tecnica per quanto riguarda la decorrenza della nuova norma e l’assenza di una disciplina transitoria. In un precedente intervento si è sostenuto che, in assenza di una decorrenza specifica per la modifica, ci si dovrebbe rifare al principio generale previsto dall’art. 3, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente, con la conseguenza che il nuovo regime si applicherebbe per la prima volta alle perdite prodotte nel 2012.
Secondo la Relazione, invece, la nuova normativa “dispone, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data (di entrata in vigore) del presente decreto, che le perdite relative ai periodi d’imposta precedenti (…) possano compensare redditi imponibili nei limiti dell’80% di tale reddito”. In realtà, come detto, la norma non dispone alcunché in merito alla decorrenza delle modifiche, a differenza di quanto è stato invece previsto per la nuova normativa in materia di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, la quale si applica dal 2011 per effetto di una deroga espressa allo Statuto.
Un’ulteriore questione sulla quale appare opportuno iniziare a ragionare è la sorte delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime. Sul punto, la Relazione afferma che, in assenza di una norma transitoria, queste perdite “mantengono il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità”.
Da chiarire la sorte delle perdite “ante” riforma
Le perdite ante 2012 (o ante 2011, se sarà confermata l’impostazione della Relazione tecnica) manterrebbero, quindi, la scadenza quinquennale, mentre nulla si dice sull’altro requisito, ovvero sul fatto che esse dovrebbero mantenere il diritto alla compensazione dei redditi in misura integrale, senza soglie massime dell’80%. Le stime di gettito presenti nella Relazione sembrerebbero, invece, presupporre la volontà del Legislatore di prevedere anche per le perdite pregresse il limite dell’80%, benché ciò non sembri rispondere a criteri di equità sostanziale.
Se questa impostazione “pessimistica” potesse trovare conferma, ne conseguirebbe un quadro critico, in quanto per il periodo d’imposta 2011 si applicherebbe già il limite dell’80%, e per giunta su tutto lo stock di perdite, anche quelle realizzate nel 2010 e nei periodi d’imposta precedenti.
I riflessi di ciò non si limiterebbero, naturalmente, al mero effetto fiscale, ma rivestirebbero un’importanza cruciale anche ai fini del bilancio, in quanto obbligherebbero in alcuni contesti a rettificare lo stock delle imposte anticipate iscritte nell’attivo patrimoniale, con conseguente realizzo di una minusvalenza a Conto economico.
Si tratta, quindi, di una norma sulla quale è opportuno che gli organi competenti facciano immediata chiarezza, per evitare gli effetti pregiudizievoli che l’impostazione della Relazione sembrano avere per le società..

Post popolari in questo blog

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Rinnovo Della Patente Con Tanti Auguri Di Compleanno

Con una circolare della presidenza del consiglio sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione del Dl semplificazioni. E' stato quindi chiarito che in fase di primo rilascio o di rinnovo della patente di guida la scadenza sara' fatta coincidere con la data del compleanno successiva a quella della scadenza naturale. Ma attenzione: la data del compleanno sara' la scadenza successiva al prossimo rinnovo! Esempio: scadenza 15/05/2015, viene rinnovata alcuni giorni prima della scadenza, la successiva scadenza non sara' il 15/05/2025 ma coincidera' con la data del compleanno successiva a tale data.