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Le società in perdita sono «di comodo» Con l’ampliarsi del concetto di società di comodo, i soggetti interessati devono evitare di redigere una dichiarazione in perdita fiscale


Le società in perdita sono «di comodo»

Con l’ampliarsi del concetto di società di comodo, i soggetti interessati devono evitare di redigere una dichiarazione in perdita fiscale
Con l’emendamento alla “manovra di Ferragosto” (DL n. 138/2011) si allarga il concetto di società di comodo, già previsto nell’art. 30 della L. n. 724/1994. In particolare, i commi 36-decies e 36-undecies, dispongono che:
- le società e gli enti indicati nel citato articolo 30, comma 1, pur essendo
soggetti operativi”, se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, si considerano “di comodo” a partire dal successivo quarto periodo d’imposta. Restano ferme le cause di inapplicabilità della disciplina già previste dalla vigente normativa;
- sono considerati “non operativi” le società e gli enti che per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore a quello che si determina secondo i dettami del menzionato articolo 30.
Concretizzandosi queste fattispecie, le società sono considerate non operative, con la conseguenza che per i soggetti IRES vi è una maggiorazione dell’imposta di 10,5 punti percentuali. Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 138/2011. Per i soggetti “solari”, dunque, la norma si applica dall’anno 2012.
Va osservato che il dato letterale delle disposizioni non ha contenuto civilistico. Infatti, la perdita oggetto delle disposizioni è quella fiscale e non derivante dal Conto economico. Inoltre, così come sono scritte, si applicano alle società in generale, senza quindi alcuna distinzione tra società in contabilità ordinaria o semplificata ovvero di capitali o di persone. Tanto precisato e ferme restando le cause di inapplicabilità della normativa sulle società non operative, i soggetti interessati devono valutare l’operazione da eseguire in sede di redazione della dichiarazione dei redditi, al fine di evitare di chiuderla in perdita fiscale. Occorre, in altre parole, ricercare i rimedi necessari e legali per non essere considerati soggetti non operativi e, dunque, non redigere una dichiarazione in perdita fiscale.
Una possibilità è data dalla tassazione frazionata delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive. L’art. 86 comma 4 del TUIR dispone che le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni ceduti sono posseduti da almeno tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro esercizi successivi. I beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, al fine della rateizzazione della plusvalenza, devono essere iscritti come tali negli ultimi tre bilanci.
In merito alle sopravvenienze attive, l’articolo 88 comma 2 stabilisce che i risarcimenti danni relativi a beni strumentali, classificati come sopravvenienze attive, che eccedono l’ammontare iscritto in precedenti bilanci concorrono a formare il reddito nell’esercizio di realizzo ovvero, a scelta del contribuente, nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Il successivo comma 3, lettera b) dello stesso articolo dispone che i proventi conseguiti a titolo di contributo o liberalità, anche in natura, costituiscono reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati oppure in quote costanti nell’esercizio di incasso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
Maggiorazione dell’aliquota IRES del 10,5%
Tutte queste possibilità permettono di valutare se è conveniente imputare le plusvalenze e le sopravvenienze attive interamente in un periodo d’imposta ovvero in più periodi d’imposta. In pratica, ciò che le società devono ponderare concerne l’aspetto economico e il rischio di essere annoverate come enti non operativi. L’aspetto economico attiene alla tassazione della plusvalenza o della sopravvenienza attiva in un unico periodo d’imposta, con conseguente esborso monetario non indifferente. Il rischio di essere considerate “società di comodo” comporta una maggiorazione dell’aliquota IRES, ma anche l’impossibilità di chiedere il rimborso IVA o di compensare il credito IVA risultante dalla dichiarazione presentata ai fini di detta imposta. I rimedi concernenti la tassazione delle plusvalenze e sopravvenienze non sono esaustivi, poiché esistono anche componenti negativi come, per esempio, una riduzione delle quote di ammortamento o una ripartizione delle spese di pubblicità, che possono permettere di evitare di compilare una dichiarazione in perdita fiscale.
Da ultimo, come già evidenziato, i commi in esame sembrano applicarsi agli enti indicati nel citato articolo 30 nonché alle società di persone e di capitali. Per queste ultime, il deterrente è quello di avere una maggiorazione dell’aliquota IRES. Non si riesce a comprendere, oltre agli effetti negativi nell’ambito IVA, quali siano le conseguenze che devono affrontare le società di persone nel contesto della nuova disciplina.

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