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Momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA: regime transitorio


Domanda
Come sancito dall’articolo 8, comma 2, lett. a), n.2, della Legge 15 dicembre 2011, n.217 – che ha introdotto il sesto comma all’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 –  “[…] le prestazioni di servizi di cui all’articolo  7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si
intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento. […]”
Tale disposizione, come espressamente sancito dal comma 5 del citato articolo 8, si applica  “[…] alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge”, ovvero a partire dal 17 marzo 2012.
La disposizione  medio tempore in vigore sanciva, invece, che  “[…] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”.
Invero, alla data di entrata in vigore della nuova disposizione (quindi, al 17 marzo 2012), può accadere che l’ultimazione delle predette prestazioni di servizi sia già intervenuta, ma non sia ancora intervenuto il pagamento. Si chiede, pertanto, se in tali circostanze la prestazione sia da considerarsi “effettuata” alla data del successivo pagamento o, per finzione giuridica, debba considerarsi “effettuata” alla precedente
data di entrata in vigore della nuova disciplina.
Risposta
L’articolo 8, comma 2, lett. a), della Legge 15 dicembre 2011, n. 217, ha modificato l’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (sopprimendo il terzo periodo del terzo comma e aggiungendo il sesto comma), in ordine al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi non
stabiliti in Italia. Per effetto delle suddette modifiche, il nuovo sesto comma  dell’articolo 6
del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che le prestazioni di servizi generiche scambiate
con soggetti passivi non stabiliti in Italia si considerano effettuate al momento di ultimazione della prestazione ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
Tale disposizione, come sancito dal comma 5 del suddetto articolo 8, si
applica “alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge”, ovvero a partire dal 17 marzo 2012.
La nuova regola, di cui al suddetto sesto comma dell’articolo 6, che
stabilisce il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche, troverà,
pertanto, applicazione per le prestazioni di servizi effettuate a partire dal 17 marzo
2012 e cioè per le prestazioni di servizi la cui ultimazione, ovvero - se di carattere
periodico o continuativo - la cui maturazione dei corrispettivi intervenga a partire dal
17 marzo 2012. Le prestazioni di servizi, la cui ultimazione (o la cui maturazione dei
corrispettivi) sia, invece, intervenuta anteriormente al 17 marzo 2012, non potranno
essere considerate effettuate a partire da tale data e, di conseguenza, continueranno ad
essere assoggettate alla previgente regola generale, di cui al terzo o quarto comma del
citato articolo 6, secondo cui le prestazioni si considerano effettuate al momento del
pagamento del corrispettivo, ovvero al momento di emissione della fattura.

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