Passa ai contenuti principali

Inps artigiani e commercianti: novita' 2013


Con la circ. n. 24 del 08/02/2013, l’INPS ha fornito
indicazioni operative in merito alla contribuzione IVS prevista, per il 2013, per gli iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti.
In tal senso, si ricorda che l’art. 24, comma 22 del DL n. 201/2011 ha previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive di f inanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti presso l’INPS aumentino dell’1,3% e, successivamente, di 0,45 punti percentuali ogni anno f ino a raggiungere il livello del 24%. Di conseguenza, per il 2013, tali aliquote saranno pari al 21,75%.
Di converso, la circolare precisa che rimane invariato il regime agevolativo stabilito dall’art. 59, comma 15 della L. n. 449/1997, consistente in uno sgravio del 50% sui contributi dovuti dagli artigiani e commercianti over 65, già pensionati presso gestioni dell’INPS, così come continua ad applicarsi, per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore ai 21 anni, la riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della L. n. 233/1990. Invece, per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla relativa aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall’art. 5 del DLgs. 207/1996 ai f ini dell’indennizzo per cessazione def initiva di attività. Inoltre, si conf erma, anche per il 2013, l’applicazione del contributo pari 0,62 euro mensili, previsto dall’art. 49, comma 1 della L. n. 488/1999 per le prestazioni di maternità.
Ciò premesso, nella circolare in esame vengono rappresentati i casi di applicazione, per artigiani e commercianti, delle aliquote contributive per il 2013, a cominciare dalla contribuzione IVS sul reddito minimo annuo, che per quest’anno è f issato nella misura di 15.357 euro.
In particolare, le aliquote sono del 21,75% per i titolari di attività artigiana di qualsiasi età e i loro coadiuvanti/coadiutori con età superiore ai 21 anni; per questi ultimi l’aliquota scende al 18,75% se l’età non supera 21 anni. Invece, per gli iscritti alla gestione commercianti, l’aliquota è f issata nella misura del 21,84% per i titolari di qualsiasi età e i coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (mentre scende al 18,84% se l’età è pari o inf eriore ai 21 anni). Date queste aliquote, il contributo calcolato sul reddito minimale annuo sarà dunque di 3.347,59 euro, comprensivi del contributo di maternità, per gli artigiani (2.886,88 euro per i loro coadiuvanti con età non superiore ai 21 anni), mentre per gli iscritti alla gestione commercianti la misura sarà pari a 3.361,41 euro, sempre comprensivi del contributo di maternità, che diventano 2.900,70 per i coadiuvanti/coadiutori con età non superiore ai 21 anni.
Invece, per quanto riguarda la contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale, l’INPS ricorda che il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa conseguiti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di 15.357 euro annui, in base alle citate aliquote e f ino al limite della prima f ascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di 45.530 euro, oltre il quale si conferma un aumento di aliquota dell’1% ai sensi dell’art. 3-ter della L. 438/1992.

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Deducibilita' sponsorizzazioni sportive: Cassazione

Con  Sentenza 15 aprile 2011, n. 08679,  la  Corte di Cassazione  ha stabilito che  i   costi delle sponsorizzazioni sportive  sono  spese di rappresentanza  e quindi fiscalmente deducibili nei limiti dell’art.  108, comma 2   TUIR  (art. 74, comma 2, vecchio TUIR). Tali costi, rispetto alle spese pubblicitarie, sono volti, infatti,  alla crescita d’immagine e di prestigio  dell’impresa ed a potenziare le sue  possibilità di sviluppo  e non all’incremento commerciale.

Cedolare secca: aggiornamento del canone possibile dopo la revoca

Cedolare secca: aggiornamento del canone possibile dopo la revoca Non sembrano esserci ostacoli all’aggiornamento, che decorre dall’annualità in cui è revocata l’opzione  L’applicazione della cedolare secca sugli affitti non riguarda solo i calcoli di convenienza o meno, ma, nella pratica, si presentano alcuni dubbi che attualmente assillano la mente degli