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La Costituzione di un Ente Non Commerciale Senza Intervento del Notaio e Adempimenti Civili e Fiscali Successivi

Gli enti non commerciali possono essere costituiti anche senza intervento del notaio, con un buon risparmio di spese iniziali. L'atto notarile infatti e' necessario solo nel caso in cui si voglia costituire un'associazione riconosciuta, con personalita' giuridica. La maggior parte delle associazioni operanti invece fanno parte di quelle "non riconosciute".
Seppur senza notaio, comunque alcune spese vanno sostenute. A patto di redigere lo statuto da soli (su internet ne troviamo quanti vogliamo) comunque l'atto costitutivo e lo statuto vanno registrati (come un contratto di locazione ad es.) e per far questo occorre pagare un F23 di Euro 168,00, con causale RP e codice tributo 109T (il codice dell'ufficio cambia in base a dove effettuiamo la registrazione (puoi consultare questo elenco).
Successivamente dovra' essere richiesto il codice fiscale dell'ente e se svolge anche attivita' commerciale, anche la partita Iva. In quest'ultimo caso poi l'ente dovra' iscriversi nel REA, Repertorio Economico Amministrativo, tenuto presso la Camera di Commercio (adempimento per il quale e' necessario avvalersi di un Commercialista per l'invio telematico della pratica). Cio' tuttavia non significa essere iscritti al registro delle imprese.
Nel caso in cui l'ente svolga attivita' commerciale e voglia avvalersi delle agevolazinoi previste in materia fiscale e' poi necessario inviare il modello EAS entro 60 giorni dalla costituzione dello stesso.

Adempimenti contabili e fiscali
Se l'ente non svolge attivita' commerciale ma soltanto attivita' istituzionale prevista nello statuto deve tenere i libri sociali (libro soci, assemblee, consiglio direttivo e collegio sindacale se presenti) e il libro cassa. Annualmente deve essere redatto ed approvato dall'assemblea il bilancio, accompagnato da una relazione del Consiglio direttivo.
In caso di attivita' commerciale e' necessario distinguere le seguenti ipotesi:
-l'ente non si avvale di alcuna agevolazione. In questo caso dovranno essere tenuti i registri previsti dalla normativa fiscale. E' possibile tenere la contabilita' semplificata e a tal proposito valgono gli stessi limiti previsti per tutte le imprese (puoi leggere questo).
-l'ente si avvale del regime fiscale forfettario ex L. 398/1991, deve essere effettuata l'opzione alla Siae, opzione da confermare in dichiarazione Iva. Tale opzione ' vincolante per 5 anni. Pr tale regime non si devono superare E. 250.000,00 di proventi (vige il regime di cassa). Sui proventi si applica un tasso di redditivita' del 3%, pertanto su tale percentuale si calcolano le imposte Ires e Irap. Non si devono tenere i registri Iva ma devono essere annotati mensilmente i compensi nel prospetto di cui al DM 11/02/1997. Rimane obbligo di emettere fattura e DDT. L'Iva da versare viene calcolata forfettariamente in misura del 50% per le operazioni commerciali, per le sponsorizzazioni invece si versa il 90%. Per diritti TV e radio invece il 66,67%. Non vi e' poi obbligo di presentare la dichiarazione Iva e non e' necessario rilasciare ricevute o scontrini (quindi niente misuratore fiscale).
-l'ente si avvale del regime fiscale forfettario ex art. 145 TUIR DPR 917/1986. Questo regime forfettario vale solo per le imposte dirette (l'Iva quindi si versa normalmente) e si applicano le percentuali di redditivita' del 15% fino a 15.493,71 Euro di compensi per servizi e il 25% oltre tale importo, in caso di altre attivita' invee il 10% fino a Euro 25.822,84 e il 15% oltre. Tale regime fiscale e' vincolante per 3 anni.

Come gia' detto per usufruire di agevolazioni fiscali deve essere inviato preventivamente il mod. EAS.

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