Passa ai contenuti principali

Professioni non regolamentate: chiarimenti

La Legge 14.01.2013 n. 4 definita “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio di tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero di tutte quelle attività economiche, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, anche in forma organizzata. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi,
gli amministratori di condominio e molti altri. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 4/2013, la professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente. In particolare, i professionisti possono costituire associazioni di natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l'osservanza dei principi deontologiciRecentemente, il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di chiarimenti in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, poiché ha ritenuto opportuno esaminare le singole disposizioni codicistiche per chiarire i principali dubbi emersi dai primi mesi di applicazione. Nello specifico è stato precisato, tra l’altro, che: i) i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale; ii) professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale ( ovvero iscritti ad associazioni non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività  professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013.

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).