Passa ai contenuti principali

Professioni non regolamentate: chiarimenti

La Legge 14.01.2013 n. 4 definita “Disposizioni in materia di professioni non regolamentate”, sancisce, in 11 articoli, regole non obbligatorie, per l'esercizio di tutte quelle professioni non organizzate in ordini e collegi, ovvero di tutte quelle attività economiche, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, anche in forma organizzata. Si tratta sostanzialmente di attività che esistono, alcune da molto tempo, altre più recenti, e che "sul campo" hanno trovato una loro clientela, come gli osteopati, i grafologi, i sociologi,
gli amministratori di condominio e molti altri. Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 4/2013, la professione può essere esercitata in forma individuale, associata, societaria, cooperativa o di lavoro dipendente. In particolare, i professionisti possono costituire associazioni di natura privatistica, senza vincolo di rappresentanza esclusiva, al fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire l'osservanza dei principi deontologiciRecentemente, il ministero dello sviluppo economico ha pubblicato una serie di chiarimenti in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, poiché ha ritenuto opportuno esaminare le singole disposizioni codicistiche per chiarire i principali dubbi emersi dai primi mesi di applicazione. Nello specifico è stato precisato, tra l’altro, che: i) i professionisti, iscritti o meno alle associazioni professionali, possono esercitare anche attività riservate a patto che dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale; ii) professionisti non iscritti ad alcuna associazione professionale ( ovvero iscritti ad associazioni non inserite nell’apposito elenco) possono continuare ad esercitare la loro attività  professionale non riservata, purché, nei rapporti scritti con i clienti, facciano riferimento agli estremi della stessa legge, ovvero la Legge n. 4/2013.

Post popolari in questo blog

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).

Rinnovo Della Patente Con Tanti Auguri Di Compleanno

Con una circolare della presidenza del consiglio sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione del Dl semplificazioni. E' stato quindi chiarito che in fase di primo rilascio o di rinnovo della patente di guida la scadenza sara' fatta coincidere con la data del compleanno successiva a quella della scadenza naturale. Ma attenzione: la data del compleanno sara' la scadenza successiva al prossimo rinnovo! Esempio: scadenza 15/05/2015, viene rinnovata alcuni giorni prima della scadenza, la successiva scadenza non sara' il 15/05/2025 ma coincidera' con la data del compleanno successiva a tale data.