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Limiti per la contabilità semplificata da verificare

Verifica dei limiti per la contabilità semplificata
Il computo delle soglie di ricavi avviene secondo il criterio di cassa adottato dalle imprese minori per la determinazione del reddito
La legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha incrementato i limiti per l’applicazione del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del DPR n. 600/73 (e, indirettamente, per la liquidazione con periodicità trimestrale dell’IVA – artt. 7 del DPR n. 542/99 e 14 comma 11 della L. n. 183/2011).
In assenza di successivi interventi, anche per il 2024 occorre far riferimento ai limiti di:
- 500.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Tali soglie devono essere calcolate tenendo conto dei ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, che sono:
- “conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2 del medesimo testo unico”;
- “percepiti in un intero anno”.
Si tratta dei ricavi “conseguiti” rilevati “per competenza” e dei ricavi “percepiti” imputati “per cassa”. Il primo criterio è utilizzato solo in caso di transito dal regime ordinario di contabilità a quello semplificato; in tutti gli altri casi, i ricavi del periodo precedente sono considerati in base al principio di cassa.

In caso di opzione per il regime delle registrazioni IVA (art. 18 comma 5 del DPR 600/73), il computo delle predette soglie dovrebbe avvenire considerando come incassati i ricavi “annotati” sui registri IVA (si veda “Criterio delle registrazioni IVA anche per calcolare i ricavi in contabilità semplificata” del 30 gennaio 2023).
Non vanno considerati i maggiori componenti positivi dichiarati ai fini degli ISA (circ. n. 8/2020, § 1.13).

Per le imprese che iniziano l’attività, l’applicazione del regime si basa su valutazioni previsionali, ragguagliando ad anno i predetti limiti, mentre per quelle che sono già in attività la verifica si fonda sui dati storici dell’annualità precedente.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. In sostanza:
- se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ogni attività, si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente, ovverosia l’attività dalla quale sono conseguiti/percepiti i maggiori ricavi nel periodo d’imposta;
- se manca la distinta annotazione, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini dell’individuazione del regime contabile, rileva il limite di 800.000 euro.

In ogni caso, qualora l’ammontare dei ricavi relativo a tutte le attività svolte superi il limite massimo (pari a 800.000 euro), l’accesso al regime di contabilità semplificata è precluso (ris. n. 293/2007 e circ. n. 11/2017).

Confermata l’assenza di vincoli di permanenza con il regime forfetario
Possono applicare il regime contabile semplificato anche gli imprenditori individuali che, pur possedendo i requisiti del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, abbiano optato per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. A questo proposito, con la recente circolare n. 32/2023, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che in questi casi non esistono vincoli di permanenza, potendo il contribuente tornare “al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori”.
Le imprese che potrebbero applicare “naturalmente” il regime di contabilità semplificata possono optare per il regime contabile ordinario. Questa scelta è invece vincolante per un triennio, trattandosi di opzione riguardante anche le modalità di determinazione del reddito (art. 18 comma 8 del DPR 600/73).

In un diverso contesto si collocano i professionisti, per i quali il regime di contabilità semplificata costituisce il regime contabile “naturale”, applicabile indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti; resta comunque possibile l’adozione del regime ordinario per un triennio (art. 3 comma 2 del DPR n. 695/96)..

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