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Ammesso il regime dei minimi se la partecipazione produce reddito agrario La ris. 27 dell’Agenzia chiarisce che non c’è esclusione perché in tal caso il reddito è diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo

Ammesso il regime dei minimi se la partecipazione produce reddito agrario

La ris. 27 dell’Agenzia chiarisce che non c’è esclusione perché in tal caso il reddito è diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo
Con la risoluzione n. 27 diffusa ieri, 7 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la causa di esclusione dal regime dei contribuenti minimi rappresentata dalla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza, prevista dall’art. 1, comma 99, lettera d) della L. 244/2007, non opera nei casi in cui al socio-contribuente minimo sia attribuito
un reddito diverso da quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato al regime agevolato, come nel caso di partecipazione ad una società semplice agricola che produce redditi di natura fondiaria.
La fattispecie oggetto del quesito riguarda un contribuente, lavoratore dipendente e socio al 50% con la moglie in una società semplice che ha ad oggetto lo svolgimento, in via esclusiva, di attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., ed attività connesse (nello specifico, produzione e cessione di energia fotovoltaica) nei limiti dell’art. 32 del TUIR. I soci della società semplice, quindi, sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa. Sulla base di tali presupposti, il soggetto chiede se può avvalersi del regime dei contribuenti minimi con riferimento alla nuova attività di consulenza gestionale e amministrativa che intendere intraprendere.
Come già precisato con la risoluzione n. 146/2009, la ratio sottesa alla fattispecie di esclusione in esame mira ad “evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione”, circostanza che ricorrerebbe in caso di partecipazione in snc e sas.
Non si verifica un diverso trattamento di redditi della stessa natura
Ancorché la norma faccia espresso riferimento alla partecipazione in società di persone o associazioni, di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero a srl, di cui all’art. 116 del TUIR, l’eventualità di sottoporre il medesimo reddito (d’impresa o lavoro autonomo) a due regimi di tassazione diversi (minimi e ordinario) si verifica soltanto nell’ipotesi in cui il reddito di partecipazione sia d’impresa o di lavoro autonomo. Laddove, invece, il reddito imputato ai soci non rientri in tali categorie, la ratio legis risulta rispettata, in quanto la partecipazione societaria non dà luogo ad un diverso trattamento di redditi della stessa natura.
Pertanto, presupponendo rispettate le suddette condizioni, la partecipazione in una delle società richiamate dal comma 99, lettera d) dell’art. 1 della L. 244 non preclude l’accesso al regime dei “contribuenti minimi” con riferimento ad altra attività d’impresa o professionale svolta.
In linea con quanto sopra, con la circolare 28 gennaio 2008 n. 7 (§ 2.2), l’Agenzia delle Entrate aveva ammesso l’imprenditore agricolo, che utilizzava, ai fini IVA, il regime speciale di cui agli artt. 34 e 34-bis del DPR n. 633/72, a fruire del regime dei minimi in relazione ad un’altra attività d’impresa o professionale eventualmente esercitata, a condizione che l’attività agricola fosse svolta nei limiti di cui all’art. 32 del TUIR e quindi produttiva, ai fini IRPEF, di redditi fondiari e non d’impresa. Una soluzione differente avrebbe generato una situazione in cui il medesimo contribuente sarebbe risultato titolare di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in parte tassati nei modi ordinari ed in parte assoggettati al regime d’imposta sostitutiva previsto per i contribuenti minimi.
Infine, per quanto concerne l’attività di produzione e cessione di energia fotovoltaica da parte della società, l’Agenzia delle Entrate richiama i chiarimenti resi con la circolare n. 32/2009, secondo cui tali attività “connesse” sono soggette alla tassazione del reddito su base catastale a condizione che siano rispettati i requisiti della prevalenza delle fonti di produzione dal fondo, se l’energia deriva da fonti rinnovabili agroforestali, o della connessione con l’attività agricola, se l’energia deriva da fonte fotovoltaica.

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