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Dalla Cassazione esclusive ai commercialisti Per la Corte commette esercizio abusivo della professione il consulente del lavoro che assiste lavoratori autonomi ed imprese

La Cassazione si pronuncia a favore dei dottori commercialisti ed esperti contabili, delineando nettamente i campi di loro competenza, che non possono essere quindi “occupati” da altre categorie professionali. Commette infatti reato di esercizio abusivo della professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., il consulente del lavoro che, avendo competenza in materia di redditi di lavoro dipendente e potendo quindi legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte, presta assistenza fiscale e contabilea lavoratori autonomi e imprese. Competenze, queste ultime,
riconosciute alla professione di commercialista, per esercitare la quale la legge chiede il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nell’apposito Albo professionale.
A stabilirlo è stata la sesta sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 10100 di venerdì 11 marzo 2011.
Nel caso di specie, un consulente del lavoro è ricorso in Cassazione dopo che il tribunale aveva rigettato la sua richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo per lo studio professionale, ritenuto bene “pertinente ai reati di esercizio abusivo della professione di ragioniere commercialista e di appropriazione indebita aggravata di somme affidategli con l’incarico di pagare imposte e contributi”.
Il consulente del lavoro denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 348 c.p.: prestare attività di consulenza tributaria e curare la redazione e il controllo dei bilanci delle imprese (attività che non avrebbero natura riservata) non rientrerebbe infatti nell’esercizio abusivo della professione.
La Corte Suprema ha giudicato infondato tale motivo di ricorso, ricordando che il citato art. 348 c.p. punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per esercitare, quindi – rilevano gli Ermellini - “la professione di dottore-ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nell’apposito albo professionale e, pertanto, quella di commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all’albo”.
Inoltre, precisa la Cassazione, per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall’art. 348 c.p., è sufficiente accertare che costituisce un atto tipico,caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l’abilitazione. Non è dunque necessario rinvenire, nella legge che regola le professione esercitata abusivamente, unaclausola di riserva esclusiva su quella specifica prestazione.
Alla luce di tali considerazioni, non può negarsi la sussistenza del “fumus delicti” nel caso di specie, poiché il ricorrente, in quanto consulente del lavoro, prestava assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese, operando di fatto in un campo per il quale non aveva la necessaria abilitazione.
Occorre segnalare come la questione affrontata dalla Cassazione non sia nuova, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza; se in alcune occasioni la Suprema Corte si è pronunciata nei termni della sentenza in commento, in altre occasioni ha invece seguito un orientamento difforme.
La Cassazione, ad esempio, ha escluso che le denunce dei redditi e dell’IVA rientrino tra le attività riservate ai commercialisti (Cass. n. 13124/2001).
La stessa Corte  (sent. n. 904/2000) ha affermato che la redazione di bilanci non rientra “nel novero delle attività protette attribuite in via esclusiva o riservata alle figure professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, come è dato evincere, tra l’altro, dal chiaro dettato degli artt. 2380 [ora 2380-bis ndr] e 2423 c.c.“
L’art. 2423 del c.c., infatti, fa obbligo all’amministratore della società di “redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa”. L’art. 2380-bis del c.c. prevede che l’amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

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