Passa ai contenuti principali

Adeguamento studi di settore e maggiorazione 3%

I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore possono effettuare il pagamento a rate sia delle imposte che dell’IVA per adeguamento, imposta questa che deve essere pagata con il codice tributo 6494.
Tutti gli importi possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente.
E' anche dovuta una maggiorazione del 3% in alcuni casi.

La maggiorazione non è dovuta:
se la differenza tra ricavi dichiarati e calcolati e' inferiore al 10%;
se gli studi sono approvati per la prima volta,
per il primo anno di applicazione dello studio revisionato.

La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. È escluso il pagamento rateale.
Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 (persone fisiche), o il codice 2118 per gli altri soggetti.
L’importo a debito puo' comunque essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
.

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Deducibilita' sponsorizzazioni sportive: Cassazione

Con  Sentenza 15 aprile 2011, n. 08679,  la  Corte di Cassazione  ha stabilito che  i   costi delle sponsorizzazioni sportive  sono  spese di rappresentanza  e quindi fiscalmente deducibili nei limiti dell’art.  108, comma 2   TUIR  (art. 74, comma 2, vecchio TUIR). Tali costi, rispetto alle spese pubblicitarie, sono volti, infatti,  alla crescita d’immagine e di prestigio  dell’impresa ed a potenziare le sue  possibilità di sviluppo  e non all’incremento commerciale.

BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVE TASSONOMIE XBRL

BILANCIO – DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE – NUOVE TASSONOMIE XBRL L’Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica Amministrazione (DigitPA) comunica che, dal 4.2.2011, è disponibile nel sito www.digitpa.gov.it la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, ex art. 3, co. 1, D.P.C.M. 10.12.2008. Le nuove tassonomie sono disponibili nel predetto sito alla pagina http://www.digitpa.gov.it/principali-attivit%C3%A0/xbrl-extensible-business-reporting-language. Pertanto, l’obbligo di presentazione in tale formato elettronico elaborabile è assolto esclusivamente nel rispetto delle nuove tassonomie.