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Adeguamento studi di settore e maggiorazione 3%

I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore possono effettuare il pagamento a rate sia delle imposte che dell’IVA per adeguamento, imposta questa che deve essere pagata con il codice tributo 6494.
Tutti gli importi possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente.
E' anche dovuta una maggiorazione del 3% in alcuni casi.

La maggiorazione non è dovuta:
se la differenza tra ricavi dichiarati e calcolati e' inferiore al 10%;
se gli studi sono approvati per la prima volta,
per il primo anno di applicazione dello studio revisionato.

La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. È escluso il pagamento rateale.
Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 (persone fisiche), o il codice 2118 per gli altri soggetti.
L’importo a debito puo' comunque essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.
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