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Studi di settore, errore od omissione sanabile con l’integrativa

Nella giornata di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, diversi chiarimenti, contenuti nelle “Faq” online, riguardanti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. In primo luogo, è stato precisato che, qualora il contribuente abbia commesso errori nella compilazione di tale modello in UNICO 2011, ad esempio non indicando la causa di inapplicabilità, è necessario presentare una specifica dichiarazione integrativa: l’Amministrazione finanziaria non può, infatti, autonomamente correggere la dichiarazione presentata dal soggetto passivo, in nessun caso. Il medesimo criterio è applicabile al caso di omessa allegazione degli studi, con l’effetto che il contribuente può avvalersi del ravvedimento: la rettifica, da effettuarsi entro il 1° ottobre 2012, consente allo stesso, inoltre, di beneficiare della riduzione della sanzione a 32 euro ovvero un ottavo del minimo (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2012, par. 2.2.4),...

Correzione Studi Di Settore Con Integrativa

Piu' tempo per inviare gli studi di settore. La mancata presentazione degli studi di settore puo' essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine del ravvedimento operoso, ovvero entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In questo caso, seppur oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'invio tardivo degli studi non e' sanzionato. Invece l'invio oltre tale termine comporta l'l'applicazione di sanzioni, seppur senza l'aggravio introdotto dal Dl 98/2011.

Adeguamento studi di settore e maggiorazione 3%

I soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore possono effettuare il pagamento a rate sia delle imposte che dell’IVA per adeguamento, imposta questa che deve essere pagata con il codice tributo 6494 . Tutti gli importi possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente. E' anche dovuta una maggiorazione del 3% in alcuni casi. La maggiorazione non è dovuta : se la differenza tra ricavi dichiarati e calcolati e' inferiore al 10%; se gli studi sono approvati per la prima volta, per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull’intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. È escluso il pagamento rateale . Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 (persone fisiche), o il codice 2118 per gli altri soggetti. L’importo a debito pu...

Accertamento induttivo per le imprese che compilano erroneamente gli Studi di settore

Accertamento induttivo per i furbetti degli Studi di settore gia' da Unico 2011, quello i cui versamenti sono prossimi. La manovra economica ha previsto l'accertamento induttivo in caso di indicazione di dati errati rilevanti per gli Studi di settore. Da quest’anno quindi e' particolarmente importante prestare particolare attenzione a come vengono compilati gli studi di settore. La manovra correttiva di questi giorni da' la possibilita' all'Amministrazione finanziaria, di procedere ad accertamento induttivo extracontabile nel caso in cui: - venga rilevata l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti; - oppure vengano indicate cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore insussistenti. In pratica il reddito puo' essere determinato sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in...

Infedele compilazione studi di settore: possibili conseguenze

Con la manovra economica di questi giorni e' stato previsto che gli studi di settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31/12 dell'anno cui sono applicabili. Con la stessa legge e' stato previsto che la infedele compilazione degli studi di settore o l'omessa indicazione di dati rilevanti legittima l'accertamento induttivo, basato su presunzioni semplici, anche non gravi e concordanti.

È in Rete il software di controllo per studi e parametri in Unico 2011

È in Rete il software di controllo per studi e parametri in Unico 2011 Necessario “passare l’esame” affinché la dichiarazione con allegati risulti conforme e accettata dalla procedura Prima di trasmettere Unico 2011, i contribuenti interessati dagli studi di settore devono verificare, attraverso una  procedura di controllo  telematica creata ad hoc e da oggi disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, che i dati inseriti nel modello e negli allegati alla dichiarazione concordino con le specifiche tecniche di Gerico 2011 e con quelle relative ai controlli telematici. Il “passaggio” è d’obbligo per non essere respinti dal  file  che accoglie le dichiarazioni dei redditi con le carte in regola per essere trasmesse all’Agenzia. Il software, infatti, effettua un primo controllo automatico segnalando, attraverso messaggi di errore, la presenza di anomalie e incongruenze.

Gerico 2011: finalmente disponibile

E' stata finalmente resa disponibile il 10 giugno 2011, l’attesa versione ufficiale del software di compilazione degli studi di settore ,  GE.RI.CO. 2011 , che consente di verificare la congruita' delle attivita' soggette a studi di settore per il periodo d’imposta 2010. Il programma  tiene conto  degli elementi che consentono di rendere operativi i  correttivi congiunturali anticris. A completamento del quadro relativo agli studi di settore  mancano ancora  i  modelli  per la comunicazione dei dati rilevanti, tutt’ora disponibili solo in  bozza . Quest’anno gli interventi correttivi  sono di tre tipi: - correttivi agli  indicatori di normalità economica , i quali ridurranno la stima dei ricavi puntuali determinata dalla non coerenza all’indicatore “Durata delle scorte”; - correttivi  di settore , che adeguano, cluster per cluster, la funzione di stima dei ricavi puntuali al fine di tener conto dei minori margini conseguiti...

Cooperative e soggetti Ias esclusi dagli Studi di settore

Con decreto ministeriale del 16 marzo 2011 sono state previste alcune ipotesi di non applicabilita' degli studi di settore . Precisamente non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento nei confronti di cooperative a mutualita' prevalente e dei soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali (DLgs 38/05). Nei confronti di questi soggetti le risultanze degli studi di settore possono essere utilizzate esclusivamente per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Nuove esclusioni dagli studi di settore

Nuove esclusioni dagli studi di settore I risultati degli studi potranno essere utilizzati solo per la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo con i metodi ordinari In attesa che si completi il quadro relativo agli studi di settore per il periodo d’imposta 2010 (mancano, infatti, i modelli con le relative istruzioni, il software e i correttivi “anticrisi”), è bene segnalare l’introduzione di nuove ipotesi di esclusione dagli studi per talune categorie di soggetti. A livello normativo, la novità è stata introdotta dai DM datati 16 marzo 2011 (relativo alla territorialità) e 22 marzo 2011 attraverso l’inserimento del nuovo art. 5 al DM 11 febbraio 2008 (recante disposizioni per la semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

Alle società cooperative non si applicano gli studi di settore

Il  D.M. 16 marzo 2011 , introducendo l’art. 5 al D.M. del MEF 11 febbraio 2008, statuisce un’importante novità in tema di  studi di settore ,  rendendoli inapplicabili, almeno con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2010, alle società cooperative a mutualità prevalente , ossia quelle, che pur non operando in via esclusiva con i soci, rispettano i criteri quantitativi indicati dall’art. 2512, Codice civile (operatività prevalente con soci), ed i requisiti qualitativi previsti dall’art. 2514, Codice Civile (clausole inderogabili). Tali società sono comunque tenute alla compilazione dei modelli degli studi di settore, ma l’eventuale incongruità e incoerenza non potranno quindi far scattare l'accertamento . Fonte: Seac

Regime fiscale dei contribuenti minimi

Desta sempre molto interesse, su internet almeno, il  regime fiscale dei contribuenti minimi . Forse in quanto spesso chi si avvicina a questo regime contabile, proprio per il ridotto volume di ricavi che ritiene di realizzare e per la semplificazione insita nel regime stesso, ricerca informazioni direttamente su internet anziche' rivolgersi ad un consulente fiscale.  Vediamo le principali caratteristiche del regime in oggetto. Intanto e' il  regime naturale  per le  persone fisiche  che hanno i requisiti per applicarlo. Cio' non significa che sia un regime obbligatorio in quanto pur in presenza di tutti i requisiti e' comunque possibile applicare il regime ordinario di determinazione delle imposte, Iva e redditi. L'opzione avviene anche con comportamento concludente, ad esempio semplicemente addebitando l'Iva in fattura. E' anche vero chge se il contribuente ha emesso qualche fattura con Iva puo' sempre emettere nota di variazione ex art. 26 Dpr 633/72....