Piu' tempo per inviare gli studi di settore. La mancata presentazione degli studi di settore puo' essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il termine del ravvedimento operoso, ovvero entro la scadenza della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. In questo caso, seppur oltre i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l'invio tardivo degli studi non e' sanzionato.
Invece l'invio oltre tale termine comporta l'l'applicazione di sanzioni, seppur senza l'aggravio introdotto dal Dl 98/2011.
Il Dpr 633/72 prevede, quale principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L. n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72 e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...