Passa ai contenuti principali

LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile Domanda

LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile
Domanda

Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza
promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità immobiliare.
Si chiede se in questo caso:
• sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3,
del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento);
• sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata.
Risposta
L’articolo 54, comma 3, del TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista, la rendita catastale è deducibile nella misura del 50% a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte e della professione. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili.
La disposizione in esame, stabilendo una forfetizzazione, ha la duplice finalità di semplificare il calcolo del reddito e di evitare l’insorgere di contenziosi riguardanti la determinazione della effettiva porzione di immobile destinata allo svolgimento dell’attività professionale.
Ai fini della deduzione del 50% della rendita, quindi, è irrilevante la porzione dell’unità immobiliare che il professionista decide di utilizzare per lo svolgimento dell’attività professionale, una sola stanza ovvero più della metà dell’immobile come nella fattispecie rappresentata. In altri termini, pur potendo il contribuente dimostrare l’utilizzo effettivo dell’immobile per fini professionali in una misura superiore a quella stabilita forfetariamente dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR, quest’ultima non è derogabile. Le spese per i servizi relativi all’immobile sono anch’esse deducibili nella misura forfetaria del 50 per cento.

Post popolari in questo blog

Reverse charge d’obbligo anche con fattura con IVA Da Telefisco 2011 nuovi chiarimenti anche sulle novità applicabili dal 2010 in tema di territorialità

Da Telefisco 2011 arrivano nuovi chiarimenti in materia di territorialità e di “reverse charge”. Un primo chiarimento riguarda le modalità di recupero dell’imposta per le operazioni di natura finanziaria con controparte extracomunitaria. Nello specifico, tali operazioni, se rese nei confronti di “ privati ” stabiliti fuori della Comunità, benché escluse da IVA in quanto extraterritoriali, consentono l’esercizio del diritto di detrazione ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. a- bis ), del DPR n. 633/1972.

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Contratti di leasing, pronte le modalità per il versamento della sostitutiva Le ha stabilite un provvedimento di ieri delle Entrate, per i contratti in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011. Pagamento entro il 31 marzo

Con un provvedimento di ieri, 14 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per versare l’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di leasing immobiliare in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 , nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione, risoluzione e di proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010 (modello “CDC”).