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DAL 26 GIUGNO 2012 CAMBIA LA DISCIPLINA IVA DELLE CESSIONI E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta in data 26 giugno 2012 diventano effettive le modifiche al Decreto Iva introdotte dall’art.9 del D.L. n.83 del 22/06/12. In particolare le disposizioni del DPR n.633/72 interessate sono le seguenti: punto 8 art.10   disciplina le locazioni sia di terreni agricoli che di immobili abitativi e strumentali   punto 8-bis art.10   disciplina le cessioni di immobili di civile abitazione   punto 8-ter art.10 disciplina le cessioni di immobili strumentali lett. a-bis) comma 6 art.17 disciplina l’applicazione del meccanismo del  reverse charge n.127-duodevicies) tabella A parte III casi di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% La richiamata disposizione del D.L. n.83/12, rubricata “Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni”, si propone di eliminare gli effetti distorsivi che la previgente disciplina di esenzione comportava in particolare nelle operazioni di cess...

Locazioni di fabbricati abitativi imponibili a IVA

Locazioni di fabbricati abitativi imponibili a IVA In base a quanto disposto dal DL 83/2012, inoltre, dal 26 giugno 2012 è prevista l’aliquota agevolata del 10% L’art. 10, primo comma, n. 8) del DPR n. 633/1972 dispone, per le locazioni di fabbricati, un generale regime di esenzione IVA, salvo codificate eccezioni. Il novero delle eccezioni è stato recentemente oggetto di rilevanti modifiche, a seguito delle previsioni introdotte dall’art. 9 del DL n. 83/2012 convertito. In particolare, a partire dal 26 giugno 2012 sono imponibili ad IVA le seguenti operazioni: - locazioni, con opzione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al DPR n. 380/2011; - locazioni, con opzione, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM 22 aprile 2008; - locazio...

LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile Domanda

LAVORO AUTONOMO - Utilizzo promiscuo dell’immobile Domanda Un contribuente, titolare di reddito di lavoro autonomo, utilizza promiscuamente l’immobile nel quale risiede. Le stanze dedicate ad attività professionale (studio, sala riunioni e sala d’attesa) occupano uno spazio pari a 75 mq sui 125 mq complessivi, e cioè una percentuale pari al 60 per cento dell’unità immobiliare. Si chiede se in questo caso: • sia obbligatorio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 54, comma 3, del TUIR dedurre una somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile, o sia consentito derogare alla disposizione, dimostrando l’effettivo utilizzo professionale di una quota superiore dell’immobile, portando così in deduzione la rendita anche per una quota percentuale superiore (nel caso specifico il 60 per cento); • sia possibile dedurre le spese relative alle singole utenze (acqua, luce, gas) in relazione alla percentuale sopra determinata. Risposta L’arti...
Costruzioni private – Semplificazioni (art. 5): al fine di liberalizzare le costruzioni private sono apportate le seguenti semplificazioni: l’introduzione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire (salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali), l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (Dia); inoltre, la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, per gli edifici abitativi l’autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la relazione acustica.

Codici tributo cedolare secca su affitti immobili

Codici tributo cedolare secca su immobili Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 59 del 25 maggio 2011, sono stati approvato i  codici tributo  necessari per dar luogo al  versamento  della  cedolare secca  sugli affitti, completando il quadro applicativo del nuovo regime di imposizione sostitutiva sui redditi derivanti dalla locazione di immobili abitativi, introdotto e disciplinato dall’art. 3 del DLgs. n. 23/2011, nonché, sul piano della normativa di attuazione, dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 55394 del 7 aprile 2011. Si ricorda che la cedolare secca interessa i locatori di abitazioni (e relative pertinenze, locate congiuntamente ad essa) che ad un tempo: - risultino soggetti  passivi IRPEF ; - siano  persone fisiche ; - effettuino la locazione  al di fuori  dell’esercizio di imprese, arti o professioni; - conseguano, dalla locazione effettuata, un  reddito fondiario  (art. 37, comma 4- bis  d...

Siria Online, versione semplificata per l'imposta sostitutiva

E' disponibile su internet la nuova versione web di Siria, il software per la comunicazione dell'opzione per la cedolare secca sui redditi di locazione di immobili abitativi. La procedura online puo'essere utilizzata per: la registrazione e la contestuale scelta del nuovo regime agevolativo sulle locazioni, per tutti i contratti stipulati dall'8 marzo 2011 e che sono caratterizzati da elementi omogenei e di frequente utilizzo predisporre la denuncia ed inviarla in via telematica Chi può utilizzarlo Si ricorda che il modello semplificato di denuncia può essere utilizzato per la registrazione del contratto ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca soltanto se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche: Un numero di Locatori, persone fisiche, non superiore a tre ciascuno dei quali esercita l'opzione per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso Un numero di Conduttori, persone fisiche, non superiore a tre Una sola...

Iva e cessione di immobili abitativi oltre il quinquennio dalla costruzione o ristrutturazione

Il Dpr 633/72 prevede, quale  principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L.  n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72  e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...

Detrazione 36% lavori edili: quando si perde il beneficio

Nei casi di seguito esposti non viene riconosciuta la detrazione e l’importo eventualmente fruito viene recuperato a tassazione: ●● la comunicazione non è stata trasmessa preventivamente al Centro Operativo di Pescara; ●● la comunicazione non contiene i dati catastali relativi all’immobile oggetto dei lavori (o quelli relativi alla domanda di accatastamento); ●● non sono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia vigente; ●● non sono allegate le fotocopie dei versamenti dell’Ici relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; ●● non è allegata la copia della delibera assembleare, quando necessaria, e della tabella millesimale per gli interventi eseguiti su parti comuni di edifici residenziali; ●● non è allegata, quando richiesta, la dichiarazione di consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori; ●● non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, quando obbligatoria; ●● non vengono esibite le fatture o ricevute rela...

Cedolare secca, dubbi sui canoni crescenti

Cedolare secca, dubbi sui canoni crescenti Attesi chiarimenti sull’applicazione dell’imposta a tale tipologia di contratti, che prevede una riduzione del canone per le prime annualità La cedolare secca (o tassa piatta) sugli affitti di immobili abitativi da parte di persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo costituisce, nella generalità dei casi, per il locatore (proprietario, usufruttuario, titolare del diritti di abitazione) un indubbio vantaggio . Le aliquote d’imposta sostitutiva del 19% o 21%, rispettivamente per gli affitti a canone libero e per quelli a canone convenzionato, sono indubbiamente assai concorrenziali rispetto alla tassazione ordinaria del canone ridotto del 15%, e ulteriormente ridotto del 30%, per gli affitti a canone convenzionato. Peraltro, non solo

Agenzia del Territorio ghostbuster. Vita breve per le “case fantasma”

Segnaliamo l'imminente scadenza del 30 aprile in merito agli immobili non censiti Iscrizione volontaria al Catasto entro il 30 aprile, poi via ai controlli per accertare chi non ha regolarizzato Rimangono ormai pochi giorni per iscrivere spontaneamente al Catasto i fabbricati non denunciati e comunicare gli interventi che hanno modificato gli appartamenti o ne hanno cambiato la destinazione. “Hai tempo fino al 30 aprile” – avverte un simpatico  spot  televisivo – “e risparmierai su oneri e sanzioni ed eviterai l’accertamento dell’Agenzia del Territorio”. Il decreto “milleproroghe” ha, infatti, rinviato di un mese la scadenza che la legge di stabilità 2011 (legge 122/2010) aveva fissato per il 31 marzo. Non regolarizzare costa Da maggio, invece, interverrà d’ufficio l’Agenzia del Territorio, che toglierà il lenzuolo agli “immobili fantasma” e attribuirà loro, in via transitoria, una rendita presunta. In questo caso i costi dell’operazione, che comprende ad esempio la necessità...