Niente più IMU per gli immobili merce
Buone notizie per le imprese di costruzioni edili. Con il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto, infatti, oltre alla soppressione dell’imposta Imu su abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali ed alla previsione di una seppur limitata deducibilità del tributo dalle imposte, vengono esclusi dal tributo anche gli immobili invenduti delle immobiliari di costruzione. Si tratta fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
La definizione, salvo quanto si dirà in seguito in merito alle condizioni inerenti la permanenza della destinazione alla vendita e la rilevanza preclusiva dell’eventuale locazione a terzi, appare assai ampia, e tale da abbracciare sia i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo, che quelli destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, ecc. Connotato caratterizzante è che si tratti di fabbricati posti in vendita dall’impresa che li ha costruiti. Risulta quindi evidente che, sotto il profilo soggettivo, interessate sono in primo luogo le imprese che per attività statutaria costruiscono fabbricati per la vendita, vale a dire le c.d. “immobiliari di costruzione”. In capo a tali imprese, tali fabbricati costituiscono tipicamente beni merce, tassati a costi e ricavi.
Per tali immobili quindi niente seconda rata Imu (quella che sarebbe scaduta a dicembre), mentre viene confermato implicitamente che la prima rata (acconto) IMU risulta dovuta. Pertanto le imprese di costruzione che non vi avessero ancora provveduto (la scadenza era lunedì 17 giugno), dovranno attivarsi per regolarizzare la propria posizione.
Sembra che resti comunque dovuta l’eventuale differenza risultante qualora l’impresa di costruzione avesse liquidato l’acconto 2013 con l'aliquota del 2012 nel caso in cui il comune avesse deliberato un’aliquota maggiore per l'anno corrente. Tale differenza, tuttavia, riguarderà il solo acconto, e quindi il 50% del tributo dovuto per l’anno 2013, non essendo più dovuta, per contro, la seconda rata. Per il versamento dell’eventuale conguaglio sull’acconto 2013, dovrebbe pur sempre valere la scadenza del saldo (16 dicembre 2013).
Da notare che entrambe le disposizioni di f avore (soppressione dell’acconto IMU 2013 ed esenzione dall’IMU per l’avvenire) operano soltanto a condizione che il fabbricato mantenga la sua destinazione di bene in vendita e non risulti locato. Dal momento in cui una soltanto di tali due condizioni dovesse difettare, il fabbricato tornerebbe a scontare il tributo.
L’IMU deve invece essere assolta dall’impresa di costruzione sull’area fabbricabile, di talché la soppressione dell’IMU sulle unità immobiliari dell’erigendo fabbricato poste in vendita, fino al loro accatastamento, definitivo, non esplica alcuna concreta valenza.
Il Dpr 633/72 prevede, quale principio generale , l’ esenzione Iva per le operazioni immobiliari . Nell'esenzione possono ricadere anche le cessioni effettuate dalle imprese di costruzione: infatti, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006, la possibilità di applicare l’imposta era limitata alle vendite effettuate entro 4 anni dal termine della costruzione. Con la L. n. 220/2010 il termine e' stato allungato di un anno, quindi per le cessioni effettuate dal 01/01/2011, e' di 5 anni dal termine dei lavori il periodo entro il quale le operazioni scontano l’Iva. Il superamento del periodo quinquennale determina, al momento della vendita dell’immobile, molteplici conseguenze in capo al cedente , tra cui, secondo la R.M. n. 112/E del 2008, l’applicazione del pro-rata generale di cui all’art. 19, co. 5, D.P.R. 633/72 e la rettifica della detrazione di cui all’art. 19-bis2. Il problema, in que...