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Avviso importante su ferie non godute, r.o.l., ex festività residue

Entro il prossimo 30 giugno, i datori di lavoro dovranno far utilizzare ai lavoratori le ultime due settimane di ferie relative al 2012. Inoltre, entro il 31 dicembre dovranno essere godute inderogabilmente le prime due settimane del 2014, in base all’art. 10 del D.Lgs 66/2003.
Dato che si tratta comunque di un diritto del lavoratore e di un obbligo in capo al datore di lavoro, è bene che quest'ultimo si organizzi per tempo, esaminando anzitutto il carico degli arretrati per ciascun lavoratore (che vanno smaltiti per primi).

In particolare ricordiamo che:

FERIE RESIDUE: la mancata fruizione delle ferie nei suddetti termini, oltre all'applicazione di una sanzione pecuniaria di importo variabile da 100 a 4.500 euro a seconda dei casi e del numero di lavoratori coinvolti.

Esempio
Ferie spettanti nell'anno 2012: 5 settimane. Il periodo di ferie va concordato con il datore di lavoro, in caso di disaccordo, prevalgono le esigenze aziendali:
- 2 settimane devono essere godute entro il periodo di maturazione (ad esempio se tale periodo coincide con l'anno civile, entro il 31 dicembre 2012);
- 2 settimane devono essere godute entro il 30 giugno 2014;
- 1 settimana può essere goduta entro il termine fissato dalle parti o monetizzata in quanto se il CCNL prevede più di 28 giorni di ferie, quelli in eccesso sono sempre monetizzabili, ossia compensabili in busta paga con l'erogazione dell'indennità sostitutiva, calcolata con riferimento alla normale retribuzione giornaliera.
Ne segue che, onde evitare l’applicazione delle sanzioni sopra evidenziate, nelle buste paga relative alla mensilità di Giugno 2014 il residuo ferie del 2012 dovrà risultare goduto con relativa esposizione del giustificativo ferie nel libro unico del lavoro.

Si evidenzia che la fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile (art. 36 c. 3 della Costituzione) in quanto finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore. Le ferie non godute, infatti, non possono essere sostituite dalla relativa indennità, salvi i casi tassativamente indicati dalla legge (ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro e ferie eccedenti il periodo minimo di quattro settimane previsto dalla legge, ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003). L'illegittimo diniego al dipendente di usufruire delle ferie, oltre alle sanzioni amministrative sopra dette provoca anche un danno non patrimoniale che il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a risarcire.

PAGAMENTO CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE: il datore di lavoro ha un termine per pagare i contributi sulle ferie, anche se non sono state godute. La scadenza dell’obbligo contributivo è fissata di norma al 18° mese dal termine dell’anno solare di maturazione delle ferie. Sul periodo maturato per il 2012 e non ancora goduto, vanno in ogni caso pagati i contributi con F24 entro il 16 agosto 2014 (imponibile da indicare nell'Uniemens in scadenza il 31 agosto, cumulando la somma che corrisponde alla retribuzione per ferie con la paga del mese di luglio. La contrattazione integrativa può spostare il termine di fruizione con conseguente spostamento anche dell’obbligo contributivo. L’Inps non pone limiti all’individuazione del termine entro cui differire il godimento. Si consiglia, ai fini della prova in caso d’ispezione, a voler predisporre e conservare appositi accordi in tal senso.

PERMESSI RIDUZIONE ORARIO LAVORO ED EX FESTIVITA’: ai prestatori di lavoro dipendenti sono riconosciuti riposi (permessi) retribuiti su base annua in sostituzione delle ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione oraria (c.d. R.O.L.) e delle festività soppresse (Legge 5/3/77, n. 54). Il numero esatto dei permessi è stabilito dai singoli contratti collettivi applicati ai lavoratori. I R.O.L. di solito vengono utilizzati tramite la concessione di permessi orari che possono arrivare anche alla concorrenza di uno o più giorni lavorativi. Qualora i permessi non siano fruiti entro l'anno di maturazione confluiranno in un apposito conto ore individuale, il cui termine, entro il quale potranno essere fruiti, è stabilito dai singoli C.C.N.L. applicati. A differenza delle ferie per i permessi per riduzione di orario ed ex festività non si applica alcuna sanzione amministrativa, inerente il mancato godimento o pagamento di quanto non fruito.
In presenza di una pattuizione individuale tra datore di lavoro e lavoratore che fissi il termine di fruizione di questi permessi e che preveda la corresponsione di un'indennità sostitutiva in caso di mancato godimento, la scadenza della relativa obbligazione contributiva coincide con il predetto termine, indipendentemente dall'avvenuta corresponsione delle somme. Si consiglia, ai fini della prova a voler predisporre e conservare appositi accordi in tal senso da produrre eventualmente in caso d’ispezione.
Qualora desideri conoscere la disciplina degli specifici ccnl applicati dalle aziende seguite dal Suo Studio La invitiamo a formulare apposito messaggio in assistenza online.

Certi della Sua pronta e gentile collaborazione rinnoviamo la disponibilita' a valutare insieme il comportamento corretto e al contempo ci esoneriamo da ogni responsabilita' per il mancato rispetto della normativa. La invitiamo pertanto a volerci inviare quanto prima copia della busta paga di  dicembre 2012 e di dicembre 2013.

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